CPR 2024/3110: nuovo regolamento prodotti da costruzione per carpenteria metallica e EN 1090

Dall’8 gennaio 2026 si applica il nuovo Regolamento (UE) 2024/3110 sui prodotti da costruzione, il cosiddetto nuovo CPR, che prende il posto del Regolamento 305/2011. È il quadro che regola la marcatura CE di profilati, bulloneria strutturale, travi, pilastri, scale, soppalchi e di tutti i componenti in acciaio destinati a un’opera.

Se progetti strutture metalliche o lavori in un’officina certificata EN 1090, il rischio è di muoverti male in entrambe le direzioni:

  • pensare che non cambi nulla e trovarti impreparato quando arriveranno le nuove specifiche tecniche;
  • rifare in fretta procedure e documenti che, nel periodo transitorio, restano validi;
  • sottovalutare la parte ambientale (CO₂ incorporata) che peserà sempre di più negli appalti;
  • non chiedere ai fornitori i documenti giusti, in formato digitale e tracciabile.

In questa guida vedi cosa prevede il nuovo CPR, cosa vale oggi per la carpenteria metallica, quali sono le scadenze da tenere d’occhio e come prepararti con una checklist pratica.

Cos’è il nuovo CPR 2024/3110 (in breve)

Il Regolamento (UE) 2024/3110 è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale UE il 18 dicembre 2024, è entrato in vigore il 7 gennaio 2025 e si applica dall’8 gennaio 2026. Le norme sulle sanzioni (art. 92) scattano dall’8 gennaio 2027.

Le novità principali sono quattro:

  • Dichiarazione di prestazione e conformità (DoPC): un unico documento che sostituisce la vecchia DoP e che dichiara sia le prestazioni sia la conformità del prodotto.
  • Documenti digitali: dichiarazioni e istruzioni potranno (e in molti casi dovranno) essere fornite in formato elettronico, consultabili ad esempio tramite QR code o sito web controllato dal fabbricante.
  • Sostenibilità ambientale: gli indicatori ambientali, a partire dal potenziale di riscaldamento globale (GWP, kg CO₂ eq), entreranno progressivamente nelle dichiarazioni.
  • Passaporto digitale del prodotto (DPP): una scheda digitale con identificativo univoco, DoPC, istruzioni e documentazione tecnica, disponibile per molti anni dopo l’immissione sul mercato.

Cosa cambia oggi per chi lavora con la EN 1090

Qui serve chiarezza, perché online circolano informazioni contrastanti. Il nuovo CPR non cancella dall’oggi al domani le norme armonizzate esistenti. Il Regolamento 305/2011 è abrogato, ma alcune sue disposizioni restano applicabili, in via transitoria, fino all’8 gennaio 2040 per i prodotti coperti da norme armonizzate citate sotto il vecchio regolamento.

La EN 1090-1 (componenti strutturali in acciaio e alluminio) è una di queste norme. In pratica, finché non verrà pubblicata e citata una nuova specifica tecnica armonizzata secondo il CPR 2024/3110, per i componenti strutturali in acciaio:

  • il certificato FPC dell’officina e la classe di esecuzione EXC restano il riferimento;
  • la marcatura CE e la DoP si redigono secondo le regole della EN 1090-1 e del sistema di valutazione già in uso (sistema 2+);
  • la progettazione continua a seguire la EN 1090-2 per l’esecuzione e gli Eurocodici/NTC per il calcolo.

Il cambiamento vero arriverà con la revisione della EN 1090-1 come specifica tecnica sotto il nuovo CPR: a quel punto, secondo l’impostazione del regolamento, dovrebbero entrare in gioco DoPC, nuovi requisiti di informazione e, quando previsti, gli indicatori ambientali. Le date esatte dipenderanno dagli atti che la Commissione pubblicherà per ciascuna famiglia di prodotti.

Le scadenze da segnare in calendario

  • 7 gennaio 2025: entrata in vigore del CPR 2024/3110.
  • 8 gennaio 2026: applicazione generale del nuovo regolamento.
  • 8 gennaio 2027: applicazione delle disposizioni sulle sanzioni (art. 92).
  • Dal 2026 in poi: indicatori ambientali introdotti a fasi (prima il cambiamento climatico, poi dal 2030 e dal 2032 gli altri indicatori), ma solo quando le specifiche tecniche armonizzate li richiederanno.
  • Prossimi anni: atti delegati sul passaporto digitale e sui requisiti ambientali minimi negli appalti pubblici.
  • 8 gennaio 2040: termine ultimo del periodo transitorio per le norme armonizzate del vecchio CPR.

Perché la CO₂ dell’acciaio diventa un dato di progetto: esempio pratico

Con il nuovo CPR il GWP diventerà un dato dichiarato come la resistenza o la classe di esecuzione. Per un progettista significa che la scelta del fornitore di acciaio inciderà anche sul “bilancio carbonio” della struttura.

Esempio: una tettoia in carpenteria metallica da 8 tonnellate di profilati laminati a caldo. Usando valori indicativi tratti dalle EPD di settore:

  • acciaio da forno elettrico (rottame): circa 0,8 kg CO₂ eq/kg → 8.000 × 0,8 = 6,4 t CO₂ eq;
  • acciaio da ciclo integrale (altoforno): circa 2,0 kg CO₂ eq/kg → 8.000 × 2,0 = 16 t CO₂ eq.

A parità di peso e di S275/S355, la differenza è di quasi 10 tonnellate di CO₂. Negli appalti pubblici con criteri ambientali questo numero potrebbe valere punti in gara, e dal lato fornitori si somma all’effetto del CBAM sull’acciaio importato. I valori reali vanno sempre presi dall’EPD del singolo produttore.

Tabella riassuntiva: vecchio CPR e nuovo CPR

AspettoCPR 305/2011CPR 2024/3110
Documento principaleDoP (dichiarazione di prestazione)DoPC (dichiarazione di prestazione e conformità)
Formato documentiCartaceo o elettronicoDigitale come regola, tramite supporto dati
Dati ambientaliNon obbligatoriGWP e altri indicatori, introdotti a fasi
Passaporto digitaleNon previstoPrevisto, con atti attuativi successivi
Prodotti usati/rigeneratiNon disciplinatiInclusi nel campo di applicazione
Operatori coinvoltiFabbricanti, importatori, distributoriAnche marketplace online e fornitori logistici
EN 1090-1Norma armonizzata di riferimentoResta valida nel periodo transitorio (fino al 2040 al massimo)

Checklist operativa per progettisti e officine

  • Verifica che il certificato FPC EN 1090 e la classe EXC siano aggiornati: restano la base della marcatura CE.
  • Rendi DoP e istruzioni disponibili in digitale, con un’area del sito o un QR code controllato e non modificabile.
  • Chiedi ai fornitori di acciaio e bulloneria certificati 3.1, DoP e, se disponibili, EPD con il valore di GWP.
  • Inserisci nei capitolati la tracciabilità dei lotti (colata, certificato, posizione in struttura).
  • Prevedi in distinta materiali una colonna per i kg CO₂ eq: oggi è facoltativa, domani potrebbe servire in gara.
  • Segui la revisione della EN 1090-1 e la pubblicazione delle nuove specifiche tecniche sulla Gazzetta UE.
  • Se rivendi prodotti di terzi o vendi online, verifica i nuovi obblighi per distributori e marketplace.

Domande frequenti sul nuovo CPR

Dal 2026 devo rifare la marcatura CE delle mie strutture in acciaio?

No, non automaticamente. Finché la EN 1090-1 resta la norma armonizzata di riferimento nel periodo transitorio, continui a marcare CE con FPC, DoP e classe di esecuzione come prima.

Cosa sono la DoPC e il passaporto digitale?

La DoPC è la nuova dichiarazione che unisce prestazioni e conformità. Il passaporto digitale è una scheda elettronica del prodotto che conterrà DoPC, istruzioni e documentazione tecnica, con regole operative definite da atti successivi della Commissione.

Il GWP è già obbligatorio per i profilati in acciaio?

Il regolamento lo prevede a fasi, ma diventa obbligatorio solo quando la specifica tecnica armonizzata del prodotto lo richiede. Alcune fonti indicano l’acciaio tra le famiglie prioritarie: conviene prepararsi raccogliendo le EPD dei fornitori.

Il progettista ha obblighi diretti?

Gli obblighi ricadono su fabbricanti, importatori e distributori. Il progettista però sceglie materiali, classi di esecuzione e capitolati: è lui che può chiedere fin da subito documenti digitali, tracciabilità e dati ambientali.

Conclusione

Il nuovo CPR 2024/3110 non stravolge subito il lavoro di chi opera con la EN 1090, ma cambia la direzione: documenti digitali, tracciabilità completa e CO₂ dichiarata accanto alle prestazioni meccaniche. Chi inizia ora a organizzare dati e fornitori arriverà pronto quando le nuove specifiche diventeranno obbligatorie.

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Fonti: Regolamento (UE) 2024/3110; Regolamento (UE) 305/2011; Commissione europea – Construction Products Regulation; norma EN 1090-1. Informazioni aggiornate a novembre 2026, a carattere divulgativo: per i casi specifici fai riferimento al tuo organismo notificato.

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